Art. 2.

      1. Al comma 13 dell'articolo 36 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le aziende farmaceutiche possono portare in deduzione tutte le spese sostenute per la sponsorizzazione delle attività di educazione medica continua di cui agli articoli 16-bis, 16-ter, 16-quater, 16-quinquies e 16-sexies del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni».
      2. La sponsorizzazione di un evento o attività di formazione continua da parte di una azienda farmaceutica o produttrice di bio-medicali, non può superare l'80 per cento della spesa complessiva dell'evento stesso.

 

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